
Come purtroppo ben sappiamo, molte (troppe) volte le vicende Italiane si risolvono per l’intervento di “sentenze” che devono essere accettate ma che sono fonte di molti dubbi. Ebbene, anche la Tangenziale di San Gimignano, dopo l’Ordinanza emessa in data 09/05/2014 dal Consiglio di Stato, è entrata nella folta schiera di quelle decisioni che devono essere accettate ma che lasciano dubbi.
Facciamo un pò di storia su quanto avvenuto negli ultimi 5 mesi, e partire dal 23/12/2013, giorno in cui il TAR della Toscana emette una sentenza in merito al ricorso, presentato da alcuni cittadini, per l’annullamento della deliberazione del 12/09/2007 inerente l’approvazione del progetto definitivo della Tangenziale. Questa Sentenza del TAR della Toscana accoglie uno dei motivi del ricorso, specificando ”lo studio di impatto ambientale allegato al progetto definitivo investe l’intero tracciato stradale; si configura come irrimediabile carenza istruttoria quella relativa alla mancata rinnovazione integrale della relazione geologica allegata al progetto definitivo, trattandosi tra l’altro di un componente tecnico non solo indispensabile per integrare la documentazione a supporto del progetto stesso, ma anche di particolare delicatezza in relazione allo stato dei luoghi; ciò in considerazione della necessità che le scelte progettuali, specie se relative ad opere pubbliche di grande impatto, siano effettuate sulla base di dati aggiornati e completi, allo scopo di ridurre al minimo (se non eliminare) i rischi connessi alla fragilità del territorio nazionale, esposto alle pesanti conseguenze di fenomeni atmosferici di sempre più accentuata gravità. La censura esaminata risulta dunque fondata e va accolta; tanto basta per determinare l’annullamento dell’atto impugnato….” A questa Sentenza, che imponeva alla Provincia di Siena di redigere l’analisi geologica che sta alla base dello studio di Impatto Ambientale, la Provincia di Siena e il Comune di San Gimignano hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha emesso una Ordinanza ”…. nella presente fase cautelare, appare prevalente l’interesse pubblico alla non interruzione del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica; P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie la domanda di sospensione della sentenza impugnata”.
Dunque: prima il TAR impone alla Provincia di Siena di redigere lo studio geologico dei terreni in cui verrà costruita la strada per “ridurre al minimo (se non eliminare) i rischi connessi alla fragilità del territorio”; 5 mesi dopo, il Consiglio di Stato consente alla provincia di Siena di eseguire i lavori, anche in assenza degli studi geologici, perché “appare prevalente l’interesse pubblico”. Siamo sconcertati! Ci domandiamo: con quale sicurezza per i cittadini, e quindi per il pubblico interesse, verranno eseguiti i lavori? In un periodo come questo, in cui stiamo assistendo ad alluvioni e disastri che colpiscono il territorio e le popolazioni della Toscana, dell’Emilia, delle Marche, della Liguria, della Campania, de L’ Aquila e via elencando, quale è l’interesse pubblico se non quello di costruire a regola d’arte? Invece, il Consiglio di Stato permette, in attesa della sentenza definitiva, di procedere comunque, a tutti i costi, come se dicesse: andate pure avanti con i lavori anche se manca lo studio geologico, quello che potrà avvenire in seguito non è importante; se vi saranno dei guai piangeremo, apriremo delle inchieste, ma, almeno per il momento, il cosiddetto “pubblico interesse” è salvo!
Siena 14 maggio 2014 Italia Nostra Sezione di Siena
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